Autoscuole e Centri di Istruzione Automobilistica
Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.
Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o più autoscuole ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del C.D.S., è riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso, Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima provincia ove è ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purché limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso.
Le Autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province.
Principali norme di riferimento
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni (art. 123);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 335);
- D.Lgs. 18-4-2011 n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida.)
- Decreto Ministero Dei Trasporti e della Navigazione 17 maggio 1995, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni
- Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all’attività delle autoscuole e dei centri d’istruzione.
Avvio dell’attività di Autoscuola e dei Centri di Istruzione Automobilistica
Chiunque intenda avviare l’attività di autoscuola deve presentare al S.U.A.P. territorialmente competente, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A), corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti come specificato nella modulistica di seguito allegata.
Ai soli fini conoscitivi, si riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei requisiti e condizioni necessarie per l’avvio delle attività:
- titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’art 123 del CDS, ad eccezione della capacità finanziaria.
- La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
- l’autoscuola dovrà disporre di adeguata capacità finanziaria, arredamento didattico, materiale per le lezioni teoriche, materiale per le esercitazioni di guida e personale docente conforme alle D.M. 317/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
AI fini del riconoscimento di un Centro di Istruzione Automobilistica il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A), corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti previsti dal D.M. 317/1995, come specificato nella modulistica di seguito allegata.
Ogni variazione dei dati contenuti nella SCIA di inizio attività (all’assetto societario, ai locali, al personale, agli orari, alle tariffe, al parco veicolare e al materiale didattico ecc. ecc. ) deve essere comunicato entro i termini dettagliatamente indicati nel regolamento provinciale che disciplina la materia.
Modulistica Autoscuole e Centri di Istruzione Automobilistica
- 1_Scia Autoscuole Prima sede 2015
- 2_Scia Autoscuole ulteriore sede2015 2
- 3_SCIA_ Centro_ Istruzione
- 3.2 SCIA_ variazione centro di istruzione
- 4_SCIA Modifica Cat_Autoscuola
- 4Bis_SCIA Modifica Loc_Autoscuola
- allegato 4 bis
- 5_SCIA_Variaz_assetto_societario_autoscuole
- allegato 5 bis
- 6_SCIA_variazione_organico_autoscuole
- 7_SCIA_Trasformazione_autoscuole
- 8_SCIAtrasferim Loc_Autoscuola
- 9_SCIAtrasferim Loc_centro d'istruzione 2015
- 10_All 1 Capacità Finanziaria
- 11_All 2 Requisiti Personali
- 12_All 3 Conformità Locali
- 13_All 4 Accettazione Insegnanti Istruttori
- 14 All 5 Accettazione Responsabile Didattico
- 15_All 6 Nulla_Osta Datore di Lavoro
- 17_All 9 Dichiarazione Agibilità Locali
- Dich_Soc
- Dich_antimafia
Elenco autoscuole della Provincia di Fermo
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio autotrasporto della Provincia di Fermo ai seguenti recapiti:
Il Dirigente del Settore Dott. Roberto Fausti tel. 0734/232317
P.O. Autotrasporto privato Geom. Scartozzi Andrea tel. 0734/232306